Febbraio 1444. Ferrante d'Aragona e la libertà concessa a Santa Severina.

Nella millenaria storia di Santa Severina, una data che merita di essere ricordata è di certo quella del 26 febbraio 1466 quando re Ferrante d’Aragona firmò un proprio atto, riconoscendo l’autonomia della cittadina metropolitana. In una Calabria divisa in Marchesati e Contee, alla cittadella fortificata di Santa Severina, ospitante un’ importante Metropolia, il Re partenopeo riconfermava i diritti delle città demaniali dipendenti, cioè, direttamente dalla Corte aragonese. Tale jus rappresentò per la stessa Santa Severina non solo un motivo di orgoglio, ma una fonte di autonoma prosperità e ricchezza contrapposte al fardello feudale di altre numerose cittadine del Regno. Come Silvio Bernardo osservava nella monografia "Santa Severina Nella Vita Calabrese", il diritto santaseverinese di fregiarsi del titolo di 'Città demaniale' era precedente allo stesso diploma. Già al passaggio del potere dai Normanni agli Angioini, quando iniziava a sorgere il Marchesato di Crotone, il Bernardo evidenzia che Santa Severina ne fosse posta fuori. “Senza dubbio – scrive – Santa Severina sarà città demaniale quando il primo Carlo d’Angiò impadronitosi dopo la battaglia di Benevento del 1266 dell’intero territorio dell’Italia meridionale, ne assegnerà molte terre in feudo ai nobili francesi che l’avevano aiutato nella conquista del Regno". L’importanza del diploma di re Ferrante è collegata principalmente al fatto che pose fine ad una complessa e logorante lotta fra i nobili della cittadina ed il condottiero Centelles, un soldato mercenario che diede non pochi problemi alla Corte napoletana e che tentò più volte di occupare la rocca di Santa Severina che difese col sangue la propria libertà. La storia narrata dal documento ricorda che la petizione relativa alla richiesta che il Re riconoscesse l’autonomia severinate fu presentata a Napoli come Francesco Sindaco, Nardo della Pera e Janni de Parisi. Da un’attenta lettura del diploma con simili regi decreti è facile osservare come già in quei tempi Santa Severina aveva raggiunto una certa autonoma che le consentiva di amministrarsi alla stregua di cittadine dell’Italia settentrionale. Fra le altre cose, infatti, il diploma contiene oltre che il riconoscimento di alcuni privilegi per la Curia metropolitana e per i monasteri di Calabromaria di san Michele da Niffi, anche il ripristino di alcune magistrature che in altri territori calabresi arrivarono a distanza di lustri. La prima ripubblicazione del diploma e, probabilmente, il suo ritrovamento negli Archivi diocesani avvenne nei primi lustri del Novecento quando era Arcivescovo di Santa Severina mons. Carmelo Pujia. Fu, infatti, il di lui fratello mons. Antonio a trascrivere integralmente lo stesso diploma nelle uscite del gennaio e del febbraio 1915 del mensile Siberene. Il compilatore della stessa rivista, presentando lo stesso diploma ne evidenzia l’importanza collegata alla richiesta della protezione regia per gli Ebrei residenti nella stessa cittadina. “La Maestà vostra – si chiede – si degni di g.ra speciale concedere, che li Judei della città possano e debbano godere tutti i privilegi, immunitate, franchezze e prerogative che have la detta città, così come gaudeno tutti li cittadini habitanti in ipsa città e siano separati da l’altri Judei della Provincia”. Tale passaggio del diploma assume , a ben vedere, un valore oltre che storico anche antropologico. Già nel XV secolo, infatti Santa Severina era una cittadina multietnica per la presenza di numerosi Ebrei presenti nel suo territorio comunale. Nella premessa dello stesso diploma, inoltre, Ferrante confermava il dirittto per Santa Severina ed i suoi casali di essere scorporati dal Marchesato e da ogni possibile futura signoria oltre che da quella del Centelles e “se donatione fosse fatta, o stata fatta da ip.sa città e suoi casali e distretto in tempo de li bisogni, tal donazione no abbia loco”. Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia nella stessa cittadina, nel prosieguo del diploma, i cittadini ottennero che non fossero amministrati da nessun governatore “eccepto havere officiali anno per anno et in fine de tempo, il capitano stia ad sindacato per i sindaci e poi lo capitano sarà in suddetta città e chi è capitano non possa essere castellano”. Dal punto di vista economico, infine, il diploma prescriveva che “huomini della predetta città e suoi casali e distretto non possano essere costretti de nullo tempo a portare legname nullo ne’ alla Marina, ad altri luoghi, ne’ con pagamenti ne’ senza pagamenti e che l’huomini della città detta e suoi casali e distretto non possano esser costretti a nullo commissario o officiale ad pagamento nullo di pesi e misure se eron l’haggià a vedere se non lo loro capitano”.
Francesco Rizza